Bossing & Mobbing e tutela dei lavoratori.
Il codice civile contiene numerose disposizioni legate alla tutela del lavoratore:

l’art. 2043 c.c contiene il principio in base al quale ogni condotta dolosa o colposa che cagiona un danno obbliga chi lo ha cagionato a risarcire i danni;
l’art 2049 c.c è dedicato ai datori di lavoro responsabili per i danni cagionati dai loro sottoposti;
la prestazione del lavoratore e le conseguenze che derivano dal cambiamento delle mansioni sono disciplinate dall’art. 2103 c.c.;
l’art 2087 c.c. prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro di “adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori”;
gli art. 1175 c.c e 1375 c.c prevedono rispettivamente il rispetto del principio di correttezza e di buona fede contrattuale, valevoli anche nel rapporto di lavoro.
Uno degli aspetti centrali del mobbing è la violazione della dignità della persona, e del lavoratore, in quanto persona.
Infatti l’art 2087 c.c. prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro di “adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori”. Questa norma è molto importante, perchè sancisce l’obbligo di tutela della salute e della dignità di tutti i prestatori d’opera. Si deve osservare che, in molti casi, le attività di mobbing coinvolgono anche soggetti con contratto a termine. Quindi particolarmente deboli a livello contrattuale.
Inoltre, gli artt. 1175 c.c e 1375 c.c prevedono rispettivamente il rispetto del principio di correttezza e di buona fede contrattuale, valevoli anche nel rapporto di lavoro. Queste sono regole di comportamento fondamentali.
Quali sono i vari tipi di mobbing?
- Il mobbing può essere realizzato direttamente dal datore di lavoro (in questo caso si parla di bossing o mobbing verticale discendente), quello pi frequente.
- dai colleghi (mobbing orizzontale).
- da entrambi (mobbing misto) o dai sottoposti nei confronti del superiore (mobbing verticale ascendente).
Secondo i magistrati la fattispecie non è prevista dal nostro codice penale. Il Dlg 10037/2015, ha individuato delle linee guida per riconoscere il vero mobbing . Sette parametri con cui la vittima deve provare di essere stata danneggiata sul lavoro: ambiente, durata, frequenza, tipo di azioni ostili, dislivello tra antagonisti, andamento per fasi successive, intento persecutorio. La Cassazione: Il Mobbing non è reato e solo possibile il “risarcimento”. L’ INAIL riconosce queste patologie (qualora ne risulti dimostrata l’origine professionale) tra quelle che danno diritto al riconoscimento del danno biologico (danno all’integrità psico-fisica della persona). Così contemporaneamente Il Sole 24ore: “Il mobbing non è reato penale, ma solo illecito civile” con ricadute sul datore di lavoro. Il datore di lavoro è sempre e comunque responsabile di tutti quei comportamenti sleali atti a dissuadere e soffocare la volontà politica, religiosa, razziale, di stampa o sindacale e non ultima sessuale di tutto il personale contro la propria volontà.
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